REGOLAMENTO DELLA COMUNIONE AVENTE AD OGGETTO
VIDEOCASSETTE – DVD –
VIDEOGIOCHI CEDUTI IN MULTIPROPRIETA’ DA QUESTA VIDEOTECA 1) Il supporto
è diviso in numero 1000 quote di pari
importo ciascuna. 2) Al fine di
assicurare il miglior godimento del supporto
oggetto della multiproprietà si fa obbligo a tutti i
titolari di quote di farne
uso con la massima diligenza e di restituire lo stesso
all’Amministratore al
termine del periodo di cui al punto 3. 3) Il titolare
di ogni quota del supporto in multiproprietà
ha diritto ad usare il medesimo per un periodo di due giorni (quello
dell’acquisto e quello successivo con termine entro
l’orario di chiusura del
negozio) al costo di 3 euro. 4) Il Sig.
CENTOFANTI DANIELE è Amministratore della
comunione e custode del supporto comune: allo stesso dovrà
essere restituito il
supporto al termine del periodo di cui il punto 3 che precede. Nel caso
sia
utilizzato il distributore automatico il supporto và
riconsegnato allo stesso. 5) Le spese di
amministrazione sono comprese nella
quota di acquisto versata all’Amministratore (il titolare
della videoteca). Le
spese per ulteriori attività richieste dai titolari di quote
sono a carico
degli stessi, che devono anticipare all’Amministratore. Per
queste ultime attività
compete all’Amministratore un compenso pari a 20 euro per ora
o frazione di
ora. 6) La
restituzione del supporto oltre al termine di
cui al punto 3 comporta l’applicazione di una penale per i
soci pari a 3 euro
(oppure 4 euro nel caso non soci) per ogni giorno di ritardo. Tale
penale
contribuisce alle spese di amministrazione. 7) È
vietata la cessione a terzi della propria
quota, così come la successione delle quote già
fruite. 8) Nel caso di
danneggiamento, rottura o perdita del
bene causato dal proprietario della quota, questi deve provvedere
all’acquisto
di un nuovo supporto originale del bene. Tale operazione deve essere
documentata con scontrino fiscale. Nel caso di difetto o
malfunzionamento di
natura fisica del bene, non dipendenti dal proprietario della quota, il
supporto deve essere rottamato a norma di legge e di ciò
deve essere data
informazione ai proprietari di quote medesimi tramite avviso esposto in
negozio. 9) La
multiproprietà ha validità di 10 anni. 10) Le controversie relative alla interpretazione o alla
esecusione del
contratto di multiproprietà e all’uso e al
godimento del supporto, nonché ogni
ulteriore controversia che attenga ai diritti e agli obblighi derivanti
dalla
comunione saranno deferite esclusivamente al Foro di Busto Arsizio. |