REGOLAMENTO DELLA COMUNIONE AVENTE AD OGGETTO VIDEOCASSETTE – DVD – VIDEOGIOCHI CEDUTI IN MULTIPROPRIETA’ DA QUESTA VIDEOTECA

1)     Il supporto è diviso in numero 1000 quote di pari importo ciascuna.

2)     Al fine di assicurare il miglior godimento del supporto oggetto della multiproprietà si fa obbligo a tutti i titolari di quote di farne uso con la massima diligenza e di restituire lo stesso all’Amministratore al termine del periodo di cui al punto 3.

3)     Il titolare di ogni quota del supporto in multiproprietà ha diritto ad usare il medesimo per un periodo di due giorni (quello dell’acquisto e quello successivo con termine entro l’orario di chiusura del negozio) al costo di 3 euro.

4)     Il Sig. CENTOFANTI DANIELE è Amministratore della comunione e custode del supporto comune: allo stesso dovrà essere restituito il supporto al termine del periodo di cui il punto 3 che precede. Nel caso sia utilizzato il distributore automatico il supporto và riconsegnato allo stesso.

5)     Le spese di amministrazione sono comprese nella quota di acquisto versata all’Amministratore (il titolare della videoteca). Le spese per ulteriori attività richieste dai titolari di quote sono a carico degli stessi, che devono anticipare all’Amministratore. Per queste ultime attività compete all’Amministratore un compenso pari a 20 euro per ora o frazione di ora.

6)     La restituzione del supporto oltre al termine di cui al punto 3 comporta l’applicazione di una penale per i soci pari a 3 euro (oppure 4 euro nel caso non soci) per ogni giorno di ritardo. Tale penale contribuisce alle spese di amministrazione.

7)     È vietata la cessione a terzi della propria quota, così come la successione delle quote già fruite.

8)     Nel caso di danneggiamento, rottura o perdita del bene causato dal proprietario della quota, questi deve provvedere all’acquisto di un nuovo supporto originale del bene. Tale operazione deve essere documentata con scontrino fiscale. Nel caso di difetto o malfunzionamento di natura fisica del bene, non dipendenti dal proprietario della quota, il supporto deve essere rottamato a norma di legge e di ciò deve essere data informazione ai proprietari di quote medesimi tramite avviso esposto in negozio.

9)     La multiproprietà ha validità di 10 anni.

10) Le controversie relative alla interpretazione o alla esecusione del contratto di multiproprietà e all’uso e al godimento del supporto, nonché ogni ulteriore controversia che attenga ai diritti e agli obblighi derivanti dalla comunione saranno deferite esclusivamente al Foro di Busto Arsizio.